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Privacy Policy
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
(in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205) Garante per la protezione dei dati personali
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NOTE PER LA LETTURA DEL TESTO
- le novelle introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018
n. 101, sono evidenziate in rosso (sia gli articoli “nuovi” o
interamente sostitutivi di articoli del Codice previgente, sia le
“inserzioni mirate” in articoli confermati); - le novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono evidenziate in verde; - per completezza, sono riportati i numeri e le rubriche degli
articoli abrogate.
Il presente testo coordinato è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore
ufficiale.
Hanno valore ufficiale infatti solo i testi normativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
La riproduzione del presente testo in formato elettronico e/o cartaceo è consentita purché
venga menzionata la fonte e il valore non ufficiale.
V 6.0 –26 marzo 2020
(Il testo tiene conto dell’errata corrige pubblicato nella GU Serie Generale n. 212 del 12-09-2018
e dell’avviso di rettifica pubblicato nella GU Serie Generale n. 225 del 27-09-2018)
Aggiornato in base alle previsioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Garante per la protezione dei dati personali
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Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per
l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ;
VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione
europea 2016-2017» e, in particolare, l’articolo 13, che delega il Governo all’emanazione
di uno o piu’ decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9
maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
Garante per la protezione dei dati personali
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ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno
2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione
pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I – Principi e disposizioni generali
Capo I – Oggetto, finalità e Autorità di controllo
Art. 1 (Oggetto)
- Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito
«Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignita’ umana, dei diritti e delle
liberta’ fondamentali della persona.1
Art. 2. Finalità
- Il presente codice reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle
disposizioni del regolamento.
Art. 2-bis (Autorità di controllo) - L’Autorità di controllo di cui all’articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante
per la protezione dei dati personali, di seguito “Garante”, di cui all’articolo 153.
1 Si riporta di seguito il testo dell’orginario articolo: “Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali – 1. Chiunque ha diritto
alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. L’articolo 4, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15, aveva poi aggiunto
al comma 1 il seguente periodo: “Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione
pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”; tale ultimo periodo è stato di
seguito soppresso dall´art. 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Garante per la protezione dei dati personali
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Capo II – Principi
Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri) - La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento e’
costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento. - La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli
ricompresi nelle particolari categorie di cui all’articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi
a condanne penali e reati di cui all’articolo 10 del Regolamento, per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e’ ammessa se
prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo
svolgimento di funzioni istituzionali e puo’ essere iniziata se e’ decorso il termine di
quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia
adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. - La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono
trattarli per altre finalita’ sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1. - Si intende per:
a) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti
determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio
dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione
europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento
dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante
interconnessione;
b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Art. 2-quater (Regole deontologiche) - Il Garante promuove, nell’osservanza del principio di rappresentativita’ e tenendo conto
delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati personali, l’adozione
di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6,
paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la
conformita’ alle disposizioni vigenti, anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. - Lo schema di regole deontologiche e’ sottoposto a consultazione pubblica per almeno
sessanta giorni. - Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal
Garante ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate
nell’allegato A del presente codice. - Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1
costituisce condizione essenziale per la liceita’ e la correttezza del trattamento dei dati
personali.
Garante per la protezione dei dati personali
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Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società
dell’informazione) - In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i
quattordici anni puo’ esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in
relazione all’offerta diretta di servizi della societa’ dell’informazione. Con riguardo a tali
servizi, il trattamento dei dati personali del minore di eta’ inferiore a quattordici anni,
fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e’ lecito a condizione che
sia prestato da chi esercita la responsabilita’ genitoriale. - In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del
trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed
esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere
significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni
relative al trattamento che lo riguardi.
Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante) - I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del
paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal
diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei
casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere
trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche’ le misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. - Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l’interesse pubblico relativo
a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi
all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonche’
rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita’;
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell’archivio nazionale dei
veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di
rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e
consolare, nonche’ documentazione delle attivita’ istituzionali di organi pubblici, con
particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell’attivita’ di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione
o il loro scioglimento, nonche’ l’accertamento delle cause di ineleggibilita’, incompatibilità
o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o
sindacato ispettivo e l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti
degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di
un mandato elettivo;
Garante per la protezione dei dati personali
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i) attivita’ dei soggetti pubblici dirette all’applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese quelle di prevenzione e
contrasto all’evasione fiscale;
2
l) attivita’ di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalita’ giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di
onorabilita’ e di professionalita’ per le nomine, per i profili di competenza del soggetto
pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di
istituzioni scolastiche non statali, nonche’ rilascio e revoca di autorizzazioni o
abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a
comitati d’onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita’ sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
s) attivita’ socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti
e incapaci;
t) attivita’ amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o
terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d’organo e di tessuti
nonchè alle trasfusioni di sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario,
nonche’ compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della
popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita’ fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, ivi
incluse l’instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario
nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in
commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita’ ed interruzione volontaria della gravidanza,
dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica,
concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di
interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonche’ per
fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche
non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e
collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari
opportunita’ nell’ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi,
fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione,
2 Articolo così modificato dall’art. 1, comma 681, legge 27 dicembre 2019, n. 160
Garante per la protezione dei dati personali
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accertamento della responsabilita’ civile, disciplinare e contabile, attivita’ ispettiva. - Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 2-septies.
Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e
relativi alla salute) - In attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati
genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza
di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita’ alle
misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo. - Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 e’ adottato con
cadenza almeno biennale e tenendo conto:
a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato
europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati
personali;
b) dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;
c) dell’interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell’Unione
europea. - Lo schema di provvedimento e’ sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non
inferiore a sessanta giorni. - Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9,
paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:
a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
c) modalita’ per la comunicazione diretta all’interessato delle diagnosi e dei dati relativi
alla propria salute;
d) prescrizioni di medicinali. - Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali
di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalita’ del trattamento e possono
individuare, in conformita’ a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base
delle quali il trattamento di tali dati e’ consentito. In particolare, le misure di garanzia
individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di
pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalita’ per l’accesso
selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonche’ le eventuali altre
misure necessarie a garantire i diritti degli interessati. - Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla
salute per finalita’ di prevenzione, diagnosi e cura nonche’ quelle di cui al comma 4,
lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il
parere del Consiglio superiore di sanita’. Limitatamente ai dati genetici, le misure di
garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso
come ulteriore misura di protezione dei diritti dell’interessato, a norma dell’articolo 9,
paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche. - Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli
obblighi di cui all’articolo 32 del Regolamento, e’ ammesso l’utilizzo dei dati biometrici con
riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati,
Garante per la protezione dei dati personali
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nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo. - I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.
Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e
reati) - Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento
di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla
base dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo
dell’autorita’ pubblica, e’ consentito, ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento,
solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento,
che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le liberta’ degli interessati. - In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei
dati di cui al comma 1 nonche’ le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con
decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. - Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a
condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e’ consentito se autorizzato
da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in
particolare:
a) l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti da parte del titolare o dell’interessato
in materia di diritto del lavoro o comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti
stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli
9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;
b) l’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali;
c) la verifica o l’accertamento dei requisiti di onorabilita’, requisiti soggettivi e presupposti
interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;
d) l’accertamento di responsabilita’ in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita
umana, nonchè la prevenzione, l’accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di
concreto rischio per il corretto esercizio dell’attivita’ assicurativa, nei limiti di quanto
previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
e) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
f) l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto
previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
g) l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di
terzi ai sensi dell’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
h) l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni
e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di pericolosita’ sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti,
o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare
d’appalto;
i) l’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a
gare d’appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di
appalti;
l) l’attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalita’ delle imprese
ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
Garante per la protezione dei dati personali
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modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
m) l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e
di finanziamento del terrorismo. - Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate
per i diritti e le liberta’ degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al
comma 2. - Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo
dell’autorita’ pubblica si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2-sexies. - Con il decreto di cui al comma 2 e’ autorizzato il trattamento dei dati di cui all’articolo
10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di criminalita’ organizzata, stipulati con il Ministero dell’interno o
con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua,
le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in
relazione all’aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i
diritti e le liberta’ degli interessati. Il decreto e’ adottato, limitatamente agli ambiti di cui
al presente comma, di concerto con il Ministro dell’interno.
Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale) - Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto
legislativo recano principi applicabili, in conformita’ ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del
Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica,
dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.
Art. 2-decies (Inutilizzabilità dei dati) - I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 160-bis.
Capo III – Disposizioni in materia di diritti dell’interessato
Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell’interessato) - I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con
richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e
concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di
richieste estorsive;
c) all’attivita’ di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82
Garante per la protezione dei dati personali
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della Costituzione;
d) alle attivita’ svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita’ inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari, nonche’ alla tutela della loro stabilita’;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede
giudiziaria;
f) alla riservatezza dell’identita’ del dipendente che segnala ai sensi della legge 30
novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio
ufficio;
f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di
prevenzione e contrasto all’evasione fiscale. 3 - Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti
parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d’inchiesta. - Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis) 3 i diritti di cui al medesimo
comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che
regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui
all’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L’esercizio dei medesimi diritti puo’, in ogni
caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza
ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita’ della
limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio’ costituisca una misura necessaria e
proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato,
al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis) 3
. In
tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le
modalita’ di cui all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di aver
eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonche’ del diritto
dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa
l’interessato delle facolta’ di cui al presente comma. 4
Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia) - In applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione
ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell’ambito di procedimenti
dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche’ dinanzi al Consiglio superiore
della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il
Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita’ previste dalle disposizioni di
legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. - Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi
di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati,
limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a
meno che la comunicazione possa compromettere la finalita’ della limitazione, nella
misura e per il tempo in cui cio’ costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto
conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, per salvaguardare
l’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari. - Si applica l’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.
3 Articolo così modificato dall’art. 1, comma 681, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Garante per la protezione dei dati personali
12 - Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di
dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti
effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura,
nonche’ i trattamenti svolti nell’ambito delle attivita’ ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni
di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attivita’ amministrativo-gestionale di personale,
mezzi o strutture, quando non e’ pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi
alla trattazione giudiziaria di procedimenti.
Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute) - I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell’interessato, in qualita’ di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di
protezione. - L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e’ ammesso nei casi previsti dalla legge o
quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della societa’ dell’informazione,
l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare
del trattamento o a quest’ultimo comunicata. - La volonta’ dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare
in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto puo’ riguardare
l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. - L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai
commi 2 e 3. - In ogni caso, il divieto non puo’ produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte
dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonche’ del diritto
di difendere in giudizio i propri interessi.
Capo IV – Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile
del trattamento
Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) - Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria
responsabilita’ e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e
funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche,
espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. - Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalita’ piu’ opportune per
autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria
autorita’ diretta.
Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico) - Con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento, il Garante
Garante per la protezione dei dati personali
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puo’, sulla base di quanto disposto dall’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo
Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento e’ tenuto
ad adottare.
Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti
effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni) - Il responsabile della protezione dati e’ designato, a norma delle disposizioni di cui alla
sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali
effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento) - L’organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b),
del Regolamento e’ l’Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei
suoi compiti da parte dell’Ente unico nazionale di accreditamento, l’esercizio di tali
funzioni, anche con riferimento a una o piu’ categorie di trattamenti.
Art. 3 – Principio di necessità nel trattamento dei dati (abrogato)
Art. 4 – Definizioni (abrogato)
Art. 5 – Oggetto ed ambito di applicazione (abrogato)
Art. 6 – Disciplina del trattamento (abrogato)
Titolo II – Diritti dell´interessato (abrogato)
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (abrogato)
Art. 8 – Esercizio dei diritti (abrogato)
Art. 9 – Modalità di esercizio (abrogato)
Art. 10 – Riscontro all´interessato (abrogato)
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Titolo III – Regole generali per il trattamento dei dati (abrogato)
Capo I – Regole per tutti i trattamenti (abrogato)
Art. 11- Modalità del trattamento e requisiti dei dati (abrogato)
Art. 12 – Codici di deontologia e di buona condotta (abrogato)
Art. 13 – Informativa (abrogato)
Art. 14 – Definizione di profili e della personalità dell´interessato (abrogato)
Art. 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento (abrogato)
Art. 16 – Cessazione del trattamento (abrogato)
Art. 17 – Trattamento che presenta rischi specifici (abrogato)
Capo II – Regole ulteriori per i soggetti pubblici (abrogato)
Art. 18 – Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
(abrogato)
Art. 19- Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari (abrogato)
Art. 20 – Principi applicabili al trattamento di dati sensibili (abrogato)
Art. 21 – Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari (abrogato)
Art. 22 – Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari (abrogato)
Capo III – Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art. 23 – Consenso (abrogato)
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Art. 24 – Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
(abrogato)
Art. 25 – Divieti di comunicazione e diffusione (abrogato)
Art. 26 – Garanzie per i dati sensibili (abrogato)
Art. 27 – Garanzie per i dati giudiziari (abrogato)
Titolo IV – Soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28 – Titolare del trattamento (abrogato)
Art. 29 – Responsabile del trattamento (abrogato)
Art. 30 – Incaricati del trattamento (abrogato)
Titolo V – Sicurezza dei dati e dei sistemi (abrogato)
Capo I – Misure di sicurezza (abrogato)
Art. 31 – Obblighi di sicurezza (abrogato)
Art. 32 – Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico(abrogato)
Art. 32-bis – Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali
(abrogato)
Capo II – Misure minime di sicurezza (abrogato)
Art. 33 – Misure minime (abrogato)
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Art. 34 – Trattamenti con strumenti elettronici (abrogato)
Art. 35 – Trattamenti senza l´ausilio di strumenti elettronici (abrogato)
Art. 36 – Adeguamento (abrogato)
Titolo VI – Adempimenti (abrogato)
Art. 37 – Notificazione del trattamento (abrogato)
Art. 38 – Modalità di notificazione (abrogato)
Art. 39 – Obblighi di comunicazione (abrogato)
Art. 40 – Autorizzazioni generali (abrogato)
Art. 41 – Richieste di autorizzazione (abrogato)
Titolo VII – Trasferimento dei dati all´estero (abrogato)
Art. 42 – Trasferimenti all´interno dell´Unione europea (abrogato)
Art. 43 – Trasferimenti consentiti in Paesi terzi (abrogato)
Art. 44 – Altri trasferimenti consentiti (abrogato)
Art. 45 – Trasferimenti vietati (abrogato)
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PARTE II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRATTAMENTI NECESSARI
PER ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE O PER
L’ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O
CONNESSO ALL’ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI NONCHE’
DISPOSIZIONI PER I TRATTAMENTI DI CUI AL CAPO IX DEL
REGOLAMENTO
TITOLO 0.1 – (Disposizioni sulla base giuridica)
Art. 45-bis (Base giuridica) - Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell’articolo
6, paragrafo 2, nonché dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.
Titolo I – Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I – Profili generali (abrogato)
Art. 46 – Titolari dei trattamenti (abrogato)
Art. 47 – Trattamenti per ragioni di giustizia (abrogato)
Art. 48 – Banche di dati di uffici giudiziari (abrogato)
Art. 49 – Disposizioni di attuazione (abrogato)
Capo II – Minori
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori - Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini
idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse
da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi
dell’articolo 684 del codice penale.
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Capo III – Informaticagiuridica
Art. 51. Principi generali - Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il
rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet. - Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate
in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il
sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste
dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati - Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il
contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella
cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di
giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della
sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. - Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità,
l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della
dignità degli interessati. - Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la
cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: ‘In caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi di…..”. - In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti
l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato. - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle
persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad
omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le
generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di
rapporti di famiglia e di stato delle persone. - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo
ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri
la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul
lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 209 del Codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvede in modo
analogo in caso di richiesta di una parte.
Garante per la protezione dei dati personali
19 - Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del
contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
Titolo II – Trattamenti da parte di forze di polizia (abrogato)5
Capo I – Profili generali
Art. 53 – Ambito applicativo e titolari dei trattamenti (abrogato)
Art. 54 – Modalità di trattamento e flussi di dati (abrogato)
Art. 55 – Particolari tecnologie (abrogato)
Art. 56 – Tutela dell’interessato (abrogato)
Art. 57 – Disposizioni di attuazione6 - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell´interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al
trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all´articolo 53 dal Centro elaborazioni dati
e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione
R (87) 15 del Consiglio d´Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le
modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita,
in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare
per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all´aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla
legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l´ausilio di strumenti elettronici e
alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i
dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni
particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell´articolo 11,
dell´individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati
che non richiedono il loro utilizzo;
5 Gli articoli 53, 54, 55 e 56 sono stati abrogati dall’art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
6 In base all’art. 9 del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 (in corso di conversione), l’articolo 57 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall’8 giugno 2019, dall’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 51, ha ripreso vigenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge (15 giugno 2019) e fino al 31 dicembre 2019..
Garante per la protezione dei dati personali
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d) all´individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei
dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti
nell´ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all´estero o per l´esercizio di un diritto o di un
interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all´uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche
mediante il ricorso a sistemi di indice.
Titolo III – Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I – Profili generali
Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa) - Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell’articolo 26 della predetta legge o di altre
disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai
sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 160, comma 4, nonche’, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
51. - Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti
pubblici per finalita’ di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo, nonche’ quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51. - Con uno o piu’ regolamenti sono individuate le modalita’ di applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di
operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-
quaterdecies, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti,
negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto
2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta dei Ministri competenti. - Con uno o piu’ regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente
decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle
Forze armate.
Garante per la protezione dei dati personali
21
Titolo IV – Trattamenti in ambito pubblico
Capo I – Accesso a documenti amministrativi
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico - Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per
l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la
relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi
regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10
del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso.
1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico
restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) - Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona, il trattamento e’ consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, e’ di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalita’ o in un altro diritto o libertà fondamentale.
Capo II – Registri pubblici e albi professionali
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche - Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche
per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte
di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati
provenienti da piu’ archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio
d’Europa. - Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui
agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformita’ alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici
e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di
comunicazione elettronica. Puo’ essere altresi’ menzionata l’esistenza di provvedimenti
che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione. - L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha
interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all’attività professionale. - A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi
Garante per la protezione dei dati personali
22
notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non
menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Capo III – Stato civile, anagrafi e liste elettorali (abrogato)
Art. 62 – Dati sensibili e giudiziari (abrogato)
Art. 63 – Consultazione di atti (abrogato)
Capo IV – Finalità di rilevante interesse pubblico (abrogato)
Art. 64 – Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero (abrogato)
Art. 65 – Diritti politici e pubblicità dell´attività di organi (abrogato)
Art. 66 – Materia tributaria e doganale (abrogato)
Art. 67 – Attività di controllo e ispettive (abrogato)
Art. 68 – Benefici economici ed abilitazioni (abrogato)
Art. 69 – Onorificenze, ricompense e riconoscimenti (abrogato)
Art. 70 – Volontariato e obiezione di coscienza (abrogato)
Art. 71 – Attività sanzionatorie e di tutela (abrogato)
Art. 72 – Rapporti con enti di culto (abrogato)
Art. 73- Altre finalità in ambito amministrativo e sociale (abrogato)
Garante per la protezione dei dati personali
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Capo V – Particolari contrassegni (abrogato)
Art. 74 – Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici (abrogato)
Titolo V – Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo I – Principi generali
Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario)
- Il trattamento dei dati personali effettuato per finalita’ di tutela della salute e incolumita’
fisica dell’interessato o di terzi o della collettivita’ deve essere effettuato ai sensi
dell’articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell’articolo 2-septies del
presente codice, nonche’ nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.
Art. 76 – Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici (abrogato)
Capo II – Modalita’ particolari per informare l’interessato e per il
trattamento dei dati personali
Art. 77 (Modalita’ particolari) - Le disposizioni del presente titolo individuano modalita’ particolari utilizzabili dai soggetti
di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
b) per il trattamento dei dati personali. - Le modalita’ di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
e dagli esercenti le professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.
Art. 78. Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra - Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato
relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento. - Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali
necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal
pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello
stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
Garante per la protezione dei dati personali
24 - Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso
terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto. - Le informazioni, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguardano
anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti
individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma
associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile. - Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali
trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a) per fini di ricerca scientifica anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche, in
conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso,
ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione
elettronica;
c-bis) ai fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all’articolo 12
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221;
c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all’articolo 12 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221.
Art. 79 (Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie) - Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
possono avvalersi delle modalità particolari di cui all’articolo 78 in riferimento ad
una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura
o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate. - Nei casi di cui al comma 1 la struttura o le sue articolazioni annotano l’avvenuta
informazione con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di
altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo
interessato. - Le modalità particolari di cui all’articolo 78, possono essere utilizzate in modo omogeneo
e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. - Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità
particolari possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al
presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80.
Garante per la protezione dei dati personali
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Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti) - Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto
previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facolta’ di fornire un’unica informativa per
una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto
a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri
soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario
o della protezione e sicurezza sociale. - Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi
agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni
istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attivita’ amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non
richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81 – Prestazione del consenso (abrogato)
Art. 82 – Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica - Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza
ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene
pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed
urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.Tali informazioni possono altresì essere rese senza ritardo, successivamente alla
prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere
dell’interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi
esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un
familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell’articolo
4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura
presso cui dimora l’interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica
dell’interessato. - Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente
alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro
preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia. - Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono fornite all’interessato nel
caso in cui non siano state fornite in precedenza.
Art. 83 – Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati (abrogato)
Art. 84 – Comunicazione di dati all´interessato (abrogato)
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Capo III – Finalità di rilevante interesse pubblico (abrogato)
Art. 85- Compiti del Servizio sanitario nazionale (abrogato)
Art. 86 – Altre finalità di rilevante interesse pubblico (abrogato)
Capo IV – Prescrizioni mediche
Art. 87 – Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale (abrogato)
Art. 88 – Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale (abrogato)
Art. 89 – Casi particolari (abrogato)
Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali) - Per le prescrizioni di medicinali, laddove non e’ necessario inserire il nominativo
dell’interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante
nelle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della
correttezza della prescrizione ovvero per finalita’ amministrative o per fini di ricerca
scientifica nel settore della sanita’ pubblica.
Capo V – Dati genetici (abrogato)
Art. 90 – Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo (abrogato)
Capo VI – Disposizioni varie
Art. 91- Dati trattati mediante carte (abrogato)
Art. 92 Cartelle cliniche - Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile,
sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi
comprese informazioni relative a nascituri.
Garante per la protezione dei dati personali
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2.Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa
scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono
essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata
necessità:
a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo
2, lettera f), del Regolamento, di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.
Art. 93 Certificato di assistenza al parto - Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito
da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si
osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109. - Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali
che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata
avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi
abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del
documento. - Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella
può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia
identificabile.
Art. 94 – Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario (abrogato)
Titolo VI – Istruzione
Capo I – Profili generali
Art. 95 – Dati sensibili e giudiziari (abrogato)
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) - Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche
all’estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione
professionale regionale, le scuole private non paritarie nonche’ le istituzioni di alta
formazione artistica e coreutica e le universita’ statali o non statali legalmente riconosciute
su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati
personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione
alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell’articolo
13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per
le predette finalità.
Garante per la protezione dei dati personali
28 - Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e
certificati.
Titolo VII – Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
Capo I – Profili generali
Art. 97 (Ambito applicativo) - Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi
dell’articolo 89 del regolamento.
Art. 98 – Finalità di rilevante interesse pubblico (abrogato)
Art. 99 (Durata del trattamento) - Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici puo’ essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti
o trattati. - A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei
quali, per qualsiasi causa, e’ cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.
Art. 100 – Dati relativi ad attività di studio e ricerca - Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e
tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con
autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
Regolamento. - Resta fermo il diritto dell’interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione
ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. - I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241. - I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi
in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Garante per la protezione dei dati personali
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4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole
deontologiche.
Capo II – Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
ricerca storica
Art. 101 – Modalità di trattamento - I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica
non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli
all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell’articolo 5 del
regolamento. - I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse
o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se
pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono
essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. - I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o
fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102 – (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o di ricerca storica) - Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole
deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o di ricerca storica. - Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le
libertà dell’interessato in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare
anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del
presente codice e del Regolamento applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell’espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti
concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di
tipo familiare, identificando casi in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato
dall’utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, anche
in riferimento all’uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Garante per la protezione dei dati personali
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Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi) - La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli
enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è
disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole
deontologiche.
Capo III – Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica
Art. 104 – Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca
scientifica - Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per fini statistici o, in
quanto compatibili, per fini di ricerca scientifica. - Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene
conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da
altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico.
Art. 105 – Modalità di trattamento - I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati
per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di
dati per scopi di altra natura. - I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti
all’interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento anche in relazione a
quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall’articolo 6-
bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. - Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo
106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in
quanto familiare o convivente, le informazioni all’interessato possono essere date anche
per il tramite del soggetto rispondente. - Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti
per altri scopi, le informazioni all’interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità
individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106.
Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica) - Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le societa’ scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare
garanzie adeguate per i diritti e le liberta’ dell’interessato in conformità all’articolo 89 del
Regolamento. - Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti già compresi
nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia’ previsto dal decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono
individuati in particolare:
Garante per la protezione dei dati personali
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a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai
casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei
ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e
le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati,
alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso
terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento
di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita’ per la modifica dei
dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti
nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del
trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l’interessato, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo’ prescindere dal consenso
dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla
lettera b);
e) modalita’ semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente
al trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del regolamento;
f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere
limitati ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;
g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire
alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare
o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies;
h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle
misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 32 del Regolamento, anche in
riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non
sono autorizzate o designate e l’identificazione non autorizzata degli interessati,
all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’ambito del Sistema statistico
nazionale e all’interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi
con enti ed uffici situati all’estero;
i) l’impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi
dell’articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in
base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di
sicurezza e di riservatezza.
Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali) - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari
indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso
dell’interessato al trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando è
richiesto, puo’ essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole
deontologiche di cui all’articolo 106 o dalle misure di cui all’articolo 2-septies.
Art. 108 (Sistema statistico nazionale) - Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106,
comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in
Garante per la protezione dei dati personali
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particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all’articolo 9 del Regolamento
indicati nel programma statistico nazionale, le informative all’interessato, l’esercizio dei
relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.
Art. 109 – Dati statistici relativi all’evento della nascita - Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai
nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di
direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale di
statistica, sentiti i Ministri della salute, dell’interno e il Garante.
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica) - Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca
scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non e’ necessario quando la
ricerca e’ effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’Unione
europea in conformita’ all’articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il
caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed e’ condotta
e resa pubblica una valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento.
Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli
interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della
ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti,
le liberta’ e i legittimi interessi dell’interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere
sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell’articolo 36 del
Regolamento. - In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento
nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono
annotate senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce
effetti significativi sul risultato della ricerca.
Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di
ricerca scientifica o a fini statistici)7 - Il Garante puo’ autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei
trattamenti speciali di cui all’articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini
statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa
di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo
sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
7 Articolo già aggiunto dall´articolo 28, comma 1, lettera b) della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per
l´adempimento degli obblighi derivanti dall´appartenenza dell´Italia all´Unione europea – Legge europea 2017″. Si riporta la
precedente versione: “Art. 110-bis Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici. - Nell´ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei
dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di
anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati. - Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati
nell´ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza.”
Garante per la protezione dei dati personali
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conseguimento delle finalita’ della ricerca, a condizione che siano adottate misure
appropriate per tutelare i diritti, le liberta’ e i legittimi interessi dell’interessato, in conformita’
all’articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di
anonimizzazione dei dati. - Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati nell’ambito del trattamento ulteriore dei dati personali
da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. - Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalita’ di cui al presente
articolo puo’ essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali,
adottati d’ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti,
con i quali sono stabilite le condizioni dell’ulteriore trattamento e prescritte le misure
necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti
adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. - Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali
raccolti per l’attivita’ clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell’attivita’ di
assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell’osservanza di
quanto previsto dall’articolo 89 del Regolamento.
TITOLO VIII – Trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro
Capo I – Profili generali
Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro) - Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche
per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato
nell’ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all’articolo 88 del Regolamento,
prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all’interessato.
Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum) - Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei
curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un
rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo
all’invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all’articolo 6, paragrafo
1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei
curricula non è dovuto.
Art. 112 – Finalità di rilevante interesse pubblico (abrogato)
Garante per la protezione dei dati personali
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Capo II – Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro
Art. 113 Raccolta di dati e pertinenza - Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300 nonché
dall’articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Capo III – Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro
Art. 114 (Garanzie in materia di controllo a distanza) - Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Art. 115 (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico) - Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di
lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale. - Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto
si riferisce alla vita familiare.
Capo IV – Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116 Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato - Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
nell’ambito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati
degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il
consenso manifestato dall’interessato medesimo. - Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee- guida
di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli
enti eroganti le prestazioni.
Titolo IX – Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse
pubblico
Capo I – (Assicurazioni)
Art. 117 – Affidabilità e puntualità nei pagamenti(abrogato)
Garante per la protezione dei dati personali
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Art. 118 – Informazioni commerciali (abrogato)
Art. 119 – Dati relativi al comportamento debitorio (abrogato)
Art. 120 – Sinistri
1.L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento le
procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso
alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per
l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. - Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono
consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma. - Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dall’articolo 135
del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
8
Titolo X – Comunicazioni elettroniche
Capo I – Servizi di comunicazione elettronica*
Art. 121 (Servizi interessati e definizioni) - Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso
alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche
di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di
identificazione.9
1-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un
numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le
stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o
identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le
*Ai sensi dell´art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola “abbonato”, ovunque ricorrente nel
decreto legislative 30 giugno 2003, n. 196, è sostituita con la parola “contraente”. 8 Comma già modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall´art. 352 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
9 Comma già modificato dall´art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.
Garante per la protezione dei dati personali
36
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi
di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di
fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri
mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali
di reti;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per
la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte
di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite
schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della
relativa fatturazione;
i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica
o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al
traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e’
necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi
attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
Art. 122 – Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell’utente
- L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un
utente o l’accesso a informazioni gia’ archiviate sono consentiti unicamente a condizione
che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato
con modalità semplificate. Cio’ non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle
informazioni gia’ archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della societa’ dell’informazione esplicitamente richiesto
dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle
modalita’ semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte
Garante per la protezione dei dati personali
37
formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l’utilizzo
di metodologie che assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente o dell’utente.
10 - Ai fini dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate
specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara
utilizzabilita’ per il contraente o l’utente.
11
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e’ vietato l’uso di una rete di comunicazione
elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un
contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni
dell’utente.
12
Art. 123 Dati relativi al traffico - I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della
trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e
5. - Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il
contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a
fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del
pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale - Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare
i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a
valore aggiunto, solo se il contraente o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato
preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
13 - Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del
servizio informa il contraente o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono
sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e
3. - Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che,
ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano
sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si
occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti,
dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l’identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante
un’operazione di interrogazione automatizzata. - L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione
o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all’interconnessione o alla fatturazione.
7 Comma così sostituito dall´art. 1, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. 11 Comma così sostituito dall´art. 1, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. 12 Comma aggiunto dall´art. 1, comma 5, lett. c), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. 10 Comma già modificato dall´art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.
Garante per la protezione dei dati personali
38
Art. 124 Fatturazione dettagliata - Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa,
la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data
e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla
località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. - Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale,
gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla
fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. - Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non
sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni
necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione. - Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri
chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o
riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi
delle comunicazioni in questione. - Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può
autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125 – Identificazione della linea - Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il
contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea. Rimane in ogni caso fermo
quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 514. - Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti. - Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale
indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la
possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti
se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o
14 Si riporta per completezza l’articolo 2, comma 1 della legge n. 51 del 2018:
“1. Tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena
attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7,
comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell’articolo 15 del codice di cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le
chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di
pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l’attività di call center provvedono ad adeguare tutte le
numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative
numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l’identità della linea a cui possono essere contattati. L’Autorità
vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all’articolo 1,
commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”
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39
contraente chiamante. - Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi
non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano
anche alle chiamate provenienti da tali Paesi. - Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa i contraenti e gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai
commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126 – Dati relativi all’ubicazione - I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai
contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o il contraente
ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella
misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. - Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e i contraenti
sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità
che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto - L’utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi
all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento
di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni. - Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei
commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente a persone autorizzate al trattamento, ai sensi
dell’articolo 2-quaterdecies, che operano, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a
valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione della persona autorizzata che accede ai
dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127 – Chiamate di disturbo e di emergenza
1.Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione
dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della
chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari
durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici
giorni. - La richiesta formulata per iscritto dal contraente specifica le modalità di ricezione delle
chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata
entro quarantotto ore.
Garante per la protezione dei dati personali
40 - I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente che
dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi
di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti e
può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati. - Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per
linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove
necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato
consenso temporanei del contraente o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla
legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro
delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128 – Trasferimento automatico della chiamata - Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le
misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il
proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129 (Elenchi dei contraenti) - Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 4, e in conformita’ alla
normativa dell’Unione europea, le modalita’ di inserimento e di successivo utilizzo dei dati
personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. - Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del
consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per finalita’ di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale nonche’ per le finalita’ di cui all’articolo 21, paragrafo 2,
del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalita’ di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini,
nonche’ in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130 – Comunicazioni indesiderate - Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza
l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il
consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
15 16 - La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche,
effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. - Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai
12 Comma già modificato dall´art. 1, comma 7, lett. a), numeri 1, 2 e 3, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69. 16 Si riporta per completezza il comma 14 dell’articolo 1:“14. E’ vietato l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca
automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003”.
Garante per la protezione dei dati personali
41
medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi
degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis.
17
3-bis. In deroga a quanto previsto dall’art. 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del
predetto articolo, mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il
diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante
l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui
all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.18
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti
criteri e princìpi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo
pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi
provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione
e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi,
mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le
comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di
funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni
utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo
modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante
interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro
stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati
relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione
di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché
del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo,
prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque
momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale di garantire la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle
modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
17 Comma già modificato dall´art. 20-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 18 Comma inserito dall´art. 20-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e poi così modificato dall´art. 6, comma 2, lett. a), numero 6), del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Garante per la protezione dei dati personali
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g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti
acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento.
19
3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui
al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. - Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di
vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite
dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere
il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della
vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in
occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente
comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera
agevole e gratuitamente. - È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o,
comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o
in violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un
idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15
a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il
predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.20 - In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può,
provvedendo ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento altresì prescrivere a fornitori di
servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure
praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
Art. 131 (Informazioni a contraenti e utenti) - Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il
contraente e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di
apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da
parte di soggetti ad esse estranei. - Il contraente informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni
può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede del contraente medesimo. - L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati
dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
19 Comma inserito dall´art. 20-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il registro previsto dall´ articolo 130, comma 3-bis, è stato istituito con il D.P.R. 07/09/2010,
n. 178.
20 Comma già modificato dall´art. 1, comma 7, lett. b), numeri 1 e 2, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.
Garante per la protezione dei dati personali
43
Art. 132 – Conservazione di dati di traffico per altre finalità21 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della
comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le
medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della
comunicazione.22
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete
pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.23 - [già abrogato]24
- Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto
motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore
dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al
fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’
articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle
comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del
Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all’articolo 2-undecies,
comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.25 - [già abrogato] 26
4-bis. [già abrogate] 27
4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici
in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo
21 Articolo già modificato, inizialmente, dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con modificazioni dalla legge di
conversione 26 febbraio 2004, n. 45, recante interventi per l´amministrazione della giustizia; poi dal decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale; successivamente, dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione
del Consiglio d´Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento
dell´ordinamento interno; e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della direttiva 2006/24/Ce
riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell´ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce.
22 Comma già modificato prima dall´art. 6, comma 3, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155 e poi dall´art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109.
23 Comma inserito dall´art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, con la decorrenza indicata nell´art.
6 dello stesso decreto.
24 Comma già modificato dall´art. 6, comma 3, lett. a) e b), decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successivamente abrogato dall´art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 109.
25Comma già modificato dall´art. 6, comma 3, lett. e), del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
26 Comma abrogato dall´art. 2 , comma 1, lett. c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109. 27 Comma aggiunto dall´art. 6, comma 3, lett. f, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155, e successivamente abrogato dall´art. 2, comma 1, lett. c) del decretolegislativo 30 maggio 2008, n. 109.
Garante per la protezione dei dati personali
44
226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in
relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e
agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le
modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle
investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto
legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici
reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva
non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e
l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi
informatici o telematici ovvero di terzi.28
4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine
previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente
all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi
informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e
alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di
violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
disposizioni dell’articolo 326 del codice penale.29
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto,
senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico
ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso
di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.30 - Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure
e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante secondo le modalità
di cui all’articolo 2-quinqiuesdecies, volti a garantire che i dati conservati possiedano i
medesimi requisiti di qualita’, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonchè ad indicare le
modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.31
5-bis. E’ fatta salva la disciplina di cui all’articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.
32
Art.132-bis Procedure istituite dai fornitori33 - I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in
conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti. - A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle
procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle
risposte date.
28 Comma inserito dall´art. 10, comma 1, della legge 18 marzo 2008, n. 48. 29 Comma inserito dall´art. 10, comma 1, della legge 18 marzo 2008, n. 48. 30 Comma inserito dall´art. 10, comma 1, della legge 18 marzo 2008, n. 48. 31 Comma già modificato dall´art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109. 32 Si riporta integralmente l’articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167:
“Art. 24 – Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico - In attuazione dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla
lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti
di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le
finalità dell’accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffic telefonico e telematico nonche’ dei dati relativi
alle chiamate senza risposta, di cui all’articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e’ stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 132,
commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.”
33 Articolo inserito dall´art. 1, comma 8, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.
Garante per la protezione dei dati personali
45
Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento) - Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente
articolo. - Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai
sensi dell’articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata
l’erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente. - I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati
personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. - Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed
all’ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche
accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento,
accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche’ garantiscono l’attuazione di una
politica di sicurezza. - Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure
che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia
e’ definita dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
Art. 132-quater (Informazioni sui rischi) - Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli
abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto
alla categoria e alla fascia di eta’ dell’interessato a cui siano fornite le suddette
informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta’, se sussiste un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori
dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma
dell’articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.
Analoghe informazioni sono rese al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Capo II – Internet e reti telematiche (abrogato)
Art. 133 – Codice di deontologia e di buona condotta (abrogato)
Capo III – Videosorveglianza (abrogato)
Art. 134 – Codice di deontologia e di buona condotta (abrogato)
Garante per la protezione dei dati personali
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Titolo XI – Libere professioni e investigazione private (abrogato)
Capo I – Profili generali (abrogato)
Art. 135 – Codice di deontologia e di buona condotta (abrogato)
Titolo XII – Giornalismo, libertà di informazione e di espressione
Capo I – Profili generali
Art. 136 – Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero - Le disposizioni del presente titolo si applicano ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento
al trattamento:
a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento
delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui
agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e
letteraria.
Art. 137 (Disposizioni applicabili) - Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 136, possono essere trattati i dati di cui
agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell’interessato, purchè nel
rispetto delle regole deontologiche di cui all’articolo 139. - Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:
a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui
all’articolo 2-quinquiesdecies;
b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute
nel Capo V del Regolamento. - In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136
restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2,
del Regolamento e all’articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello
dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati
o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138 – Segreto professionale - In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi
Garante per la protezione dei dati personali
47
dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento, restano ferme le norme sul
segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte
della notizia.
Capo II – Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre
manifestazioni del pensiero
Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche) - Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione da parte del Consiglio
nazionale dell’ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati
di cui all’articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e
alla vita o all’orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari
per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento. - Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono
adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via
sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione. - Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ai sensi dell’articolo 2-quater. - In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante
puo’ vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento. - Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti,
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e’
tenuto a recepire.
Titolo XIII – Marketing diretto (abrogato)
Capo I – Profili generali (abrogato)
Art. 140 – Codice di deontologia e di buona condotta (abrogato)
Garante per la protezione dei dati personali
48
PARTE III
TUTELA DELL’INTERESSATO E SANZIONI
Titolo I – Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo 0.I Alternatività delle forme di tutela
140-bis (Forme alternative di tutela) - Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione
dei dati personali siano stati violati, l’interessato puo’ proporre reclamo al Garante o ricorso
dinanzi all’autorità giudiziaria. - Il reclamo al Garante non puo’ essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, e’ stata gia’ adita l’autorita’ giudiziaria. - La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda
dinanzi all’autorita’ giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto
previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Capo I – Tutela dinanzi al Garante
Sezione I – Principi generali (abrogato)
Art. 141 (Reclamo al Garante) - L’interessato puo’ rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento.
Sezione II – Tutela amministrativa (abrogato)
Art. 142 (Proposizione del reclamo) - Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle
circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonche’ gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento,
ove conosciuto. - Il reclamo e’ sottoscritto dall’interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo
settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo
nel settore della tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati, con riguardo alla
protezione dei dati personali. - Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e
l’eventuale mandato, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta
elettronica, telefax o telefono.
Garante per la protezione dei dati personali
49 - Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito
istituzionale, di cui favorisce la disponibilita’ con strumenti elettronici. - Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all’esame dei
reclami, nonche’ modalita’ semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che
abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento
Art. 143 (Decisione del reclamo) - Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 58 del
Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56 dello stesso. - I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero
o per la complessita’ degli accertamenti. - Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso,
entro tre mesi dalla predetta data informa l’interessato sullo stato del procedimento. In
presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all’interessato, il
reclamo e’ deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di
cooperazione di cui all’articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la
durata del predetto procedimento. - Avverso la decisione e’ ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 152.
Art. 144 (Segnalazioni) - Chiunque puo’ rivolgere una segnalazione che il Garante puo’ valutare anche ai fini
dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento. - I provvedimenti del Garante di cui all’articolo 58 del Regolamento possono essere
adottati anche d’ufficio.
Sezione III – Tutela alternativa a quella giurisdizionale (abrogato)
Art. 145 – Ricorsi (abrogato)
Art. 146 – Interpello preventivo (abrogato)
Art. 147 – Presentazione del ricorso (abrogato)
Art. 148 – Inammissibilità del ricorso (abrogato)
Garante per la protezione dei dati personali
50
Art. 149 – Procedimento relativo al ricorso (abrogato)
Art. 150 – Provvedimenti a seguito del ricorso (abrogato)
Art. 151 – Opposizione (abrogato)
Capo II – Tutelagiurisdizionale
Art.152 – Autorità giudiziaria ordinaria34 - Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui
agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l’applicazione della
normativa in materia di protezione dei dati personali, nonche’ il diritto al risarcimento del
danno ai sensi dell’articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all’autorità
giudiziaria ordinaria.
1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 10 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 15035.
34 L’originario articolo 152 del Codice è già stato modificato dall’articolo 34, comma 9, del decreto legislativo 1° settembre 2011
n. 150 (che ha modificato il comma 1, introdotto il comma 1-bis e abrogati i commi da 2 a 14). 35 Al fine di delineare con completezza il quadro normativo vigente in materia, si riporta integralmente il testo dell’articolo 10 del
predetto decreto n. 150 del 2011, come modificato dall’articolo 17 del decreto legisltivo n. 101 del 2018:
“Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei datiersonali) - Le controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove
non diversamente disposto dal presente articolo. - Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunal
del luogo di residenza dell’interessato. - Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un
reclamo dell’interessato, e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. - Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003,
chi vi ha interesse puo’, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del
presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applicaanche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui
all’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l’interessato sia stato informato dello stato del
procedimento. - L’interessato puo’ dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117,
che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di
esercitare per suo conto l’azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile. - Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro
cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno
di trenta giorni. - L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5. 8. Se alla
prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della
causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. - Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo’ presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla
controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data
comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire
l’eventuale presentazione delle osservazioni. - La sentenza che definisce il giudizio non e’ appellabile e puo’ prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di
cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico
titolare o responsabile dei dati, nonche’ il risarcimento del danno.”
Garante per la protezione dei dati personali
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Titolo II – Autorità di controllo indipendente
Capo I – Il Garante per la protezione dei dati personali
Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali) - Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall’Ufficio. Il
Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato.
I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura
nell’ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti
internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della
nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i
curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere
avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata
esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle
discipline giuridiche o dell’informatica. - I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità.
Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua
assenza o impedimento. - L’incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono
rinnovabili. Per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita’ professionale o di consulenza, anche non
remunerata, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire
cariche elettive. - I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente
alla cessazione dell’incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso
nell’esecuzione dei propri compiti o nell’esercizio dei propri poteri. - All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori
ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita’ di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo’ essere sostituito. - Al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al
primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento
economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche
emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con
pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennita’ pari ai due terzi
di quella spettante al Presidente. - Alle dipendenze del Garante e’ posto l’Ufficio di cui all’articolo 155.
- Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare,
per i due anni successivi alla cessazione dell’incarico ovvero del servizio presso il
Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi
di reclami richieste di parere o interpelli.
Garante per la protezione dei dati personali
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Art. 154 (Compiti) - Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del
regolamento, il Garante, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento
medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell’Ufficio, in conformita’ alla
disciplina vigente e nei confronti di uno o piu’ titolari del trattamento, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche
in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; 36
b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente
codice, anche individuando con proprio regolamento modalita’ specifiche per la
trattazione, nonche’ fissando annualmente le priorita’ delle questioni emergenti dai
reclami che potranno essere istruite nel corso dell’anno di riferimento;
c) promuovere l’adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all’articolo 2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell’articolo 59 del
Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell’anno successivo a
quello cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta’ fondamentali degli individui dando idonea
attuazione al Regolamento e al presente codice;
g) provvedere altresi’ all’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell’Unione
europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall’ordinamento. - Il Garante svolge altresi’, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in
materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o
convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell’Unione europea e, in particolare:
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen
di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno
2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II);
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione
nell’attivita’ di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio
2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla
mutua assistenza tra le autorita’ amministrative degli Stati membri e alla collaborazione
tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative
doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009,
sull’uso dell’informatica nel settore doganale;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, che istituisce l’Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace
applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
36 Lettera già modificata dall´art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della direttiva
2006/24/Ce riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell´ambito della fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce.
Garante per la protezione dei dati personali
53
paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che
modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di liberta’, sicurezza e
giustizia;
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra
Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n.
2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione
al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorita’ designate degli Stati membri
e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di
terrorismo e altri reati gravi;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della
Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorita’ designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della
convenzione medesima. - Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina
con proprio Regolamento, ai sensi dell’articolo 156, comma 3, le modalita’ specifiche dei
procedimenti relative all’esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal
Regolamento e dal presente codice. - Il Garante collabora con altre autorita’ amministrative indipendenti nazionali nello
svolgimento dei rispettivi compiti. - Fatti salvi i termini piu’ brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di
cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, e’ reso nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione puo’ procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non puo’ essere rispettato il termine di cui al presente
comma, tale termine puo’ essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate. - Copia dei provvedimenti emessi dall’autorita’ giudiziaria in relazione a quanto previsto
dal presente codice o in materia di criminalita’ informatica e’ trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante. - Il Garante non e’ competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorita’
giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 154-bis (Poteri) - Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del
Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 6, del
Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:
a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di
Garante per la protezione dei dati personali
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attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei
principi di cui all’articolo 25 del Regolamento;
b) approvare le regole deontologiche di cui all’articolo 2-quater. - Il Garante puo’ invitare rappresentanti di un’altra autorita’ amministrativa indipendente
nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita’
amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse; puo’ richiedere, altresi’, la collaborazione di personale specializzato
addetto ad altra autorita’ amministrativa indipendente nazionale. - Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura
generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicita’ nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche’ i casi di
oscuramento. - In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie
imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione
dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice,
promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalita’
semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.
Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio) - Il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile
del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali. - Il Garante e’ rappresentato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo
1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. - Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l’Avvocato generale dello Stato, puo’
stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell’elenco speciale degli avvocati
dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.
Capo II – L’Ufficio del Garante
Art. 155 (Ufficio del Garante) - All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione
e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n.
165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Garante per la protezione dei dati personali
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Art. 156 (Ruolo organico e personale) - All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di
elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da
conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati
dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonchè i
dirigenti di prima fascia dello Stato. - Il ruolo organico del personale dipendente e’ stabilito nel limite di centosessantadue
unita’. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso
pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l’economicita’ e l’efficienza
dell’azione amministrativa, nonche’ di favorire il reclutamento di personale con maggiore
esperienza nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante
puo’ riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale
di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e
abbia maturato un’esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La
disposizione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica
esclusivamente nell’ambito del personale di ruolo delle autorita’ amministrative
indipendenti di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. - Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Garante definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei
compiti e dell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonche’ all’articolo
57, paragrafo 1, del Regolamento;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalita’ di reclutamento del personale secondo i
principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorita’ amministrative indipendenti, al personale e’
attribuito l’80 per cento del trattamento economico del personale dell’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita’, anche in deroga alle norme sulla contabilita’
generale dello Stato. - L’Ufficio puo’ avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unita’ e per non oltre il venti per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. - In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio puo’ assumere dipendenti con contratto a
tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti unita’
complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto
dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. - Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che
dopo il mandato, al segreto su cio’ di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
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56 - Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 e
agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento
riveste, nei limiti del servizio cui e’ destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. - Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all’articolo 52, paragrafo 4,
del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle
procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento,
nonche’ quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle
infrastrutture necessarie per l’effettivo adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei
propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e’ soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il Garante puo’ esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in
relazione a particolari procedimenti.
Capo III – Accertamenti e controlli
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti) - Nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 58 del Regolamento, e per l’espletamento dei
propri compiti, il Garante puo’ richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del
titolare o del responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire
documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.
Art. 158 (Accertamenti) - Il Garante puo’ disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei
luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili
al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. - I controlli di cui al comma 1, nonche’ quelli effettuati ai sensi dell’articolo 62 del
Regolamento, sono eseguiti da personale dell’Ufficio, con la partecipazione, se del caso,
di componenti o personale di autorita’ di controllo di altri Stati membri dell’Unione europea. - Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello
Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. - Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di
privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del
titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con
decreto motivato senza ritardo, al piu’ tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta
del Garante quando e’ documentata l’indifferibilità dell’accertamento. - Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo
comma possono altresi’ riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico,
potendosi procedere all’acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto
apposito verbale in contradditorio con le parti ove l’accertamento venga effettuato presso
il titolare del trattamento.
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Art. 159 – Modalità - Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove
necessario da consulenti tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza,
nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Nel
procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e
documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli
accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali
dichiarazioni dei presenti. - Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia
dell’autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono
tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto
gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a
carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte
costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile. - Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile o il rappresentante del
titolare o del responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo
è assente o non è designato, alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l’autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies. Agli
accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile. - Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del
tribunale, l’accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti,
e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l’esecuzione. - Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157
e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica. - Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160 (Particolari accertamenti) - Per i trattamenti di dati personali di cui all’articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per
il tramite di un componente designato dal Garante. - Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle
disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento e’
stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato. - Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della
specificita’ della verifica, il componente designato puo’ farsi assistere da personale
specializzato tenuto al segreto su cio’ di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie
che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalita’ tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai
componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da
un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal Regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a). - Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli
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atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 160-bis (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti,
documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di regolamento) - La validita’, l’efficacia e l’utilizzabilita’ nel procedimento giudiziario di atti, documenti e
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge
o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.
Titolo III – Sanzioni
Capo I – Violazioni amministrative
Art. 161 – Omessa o inidonea informativa all´interessato (abrogato)
Art. 162 – Altre fattispecie (abrogato)
Art. 162-bis – Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico (abrogato)
Art. 162-ter – Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico (abrogato)
Art. 163 – Omessa o incompleta notificazione (abrogato)
Art. 164 – Omessa informazione o esibizione al Garante (abrogato)
Art. 164-bis – Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (abrogato)
Art. 165 – Pubblicazione del provvedimento del Garante (abrogato)
Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e
procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori)37 - Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 4, del
Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2,
2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e
132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e’ soggetto colui che non effettua la
37 Nell’articolo sono riportate le correzioni apportate nell’errata corrige di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 12 settembre 2018.
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valutazione di impatto di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non
sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del
terzo periodo del predetto comma. - Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 5, del
Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma
1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e
5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101,
105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2,
122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma
2, 132-quater, 157, nonche’ delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui
rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.
38 - Il Garante e’ l’organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all’articolo
58, paragrafo 2, del Regolamento, nonche’ ad irrogare le sanzioni di cui all’articolo 83 del
medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2. - Il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3
puo’ essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorita’ pubbliche ed
organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento o di
attivita’ istruttoria d’iniziativa del Garante, nell’ambito dell’esercizio dei poteri d’indagine di
cui all’articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche’ in relazione ad accessi, ispezioni
e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante. - L’Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attivita’ di
cui al comma 4 configurino una o piu’ violazioni indicate nel presente titolo e nell’articolo
83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l’adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile
del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento
di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile
con la natura e le finalita’ del provvedimento da adottare. - Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il
contravventore puo’ inviare al Garante scritti difensivi o documenti e puo’ chiedere di
essere sentito dalla medesima autorità. - Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano,
in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689; nei medesimi casi puo’ essere applicata la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul
sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento
del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 8, per essere
destinati alle specifiche attivita’ di sensibilizzazione e di ispezione nonche’ di attuazione
del Regolamento svolte dal Garante. - Entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011
previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e
mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata. - Nel rispetto dell’articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le
modalita’ del procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al
comma 3 ed i relativi termini, in conformita’ ai principi della piena conoscenza degli atti
istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonche’ della distinzione tra funzioni
38 Il comma reca la correzione riportata nell’avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2018.
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istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione. - Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e
dall’articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito
giudiziario.
Capo II – Illeciti penali
Art. 167 (Trattamento illecito di dati) - Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarre per sè o per altri
profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione di quanto disposto
dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all’articolo 129 arreca
nocumento all’interessato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. - Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarre per se’ o per altri
profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati
personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies ovvero
operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies arreca
nocumento all’interessato, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni. - Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì
a chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno
all’interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46
o 49 del Regolamento, arreca nocumento all’interessato. - Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa
senza ritardo il Garante. - Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la
documentazione raccolta nello svolgimento dell’attivita’ di accertamento nel caso in cui
emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli
atti al pubblico ministero avviene al piu’ tardi al termine dell’attivita’ di accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. - Quando per lo stesso fatto e’ stata applicata a norma del presente codice o del
Regolamento a carico dell’imputato o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal
Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.
Art. 167- bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di
trattamento su larga scala) - Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di
trarre profitto per se’ o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o
una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga
scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da
uno a sei anni. - Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se’ o
altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio
Garante per la protezione dei dati personali
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automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di
trattamento su larga scala, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il
consenso dell’interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione. - Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 167.
Art. 167- ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento
su larga scala) - Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sè o
altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato
o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga
scala e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. - Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 167.
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei
compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante) - Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso
di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o
produce atti o documenti falsi, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. - Fuori dei casi di cui al comma 1, e’ punito con la reclusione sino ad un anno chiunque
intenzionalmente cagiona un’interruzione o turba la regolarita’ di un procedimento dinanzi
al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.
Art. 169 – Misure di sicurezza (abrogato)
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante) - Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell’articolo 2-septies, comma
1, nonchè i provvedimenti generali di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo
di attuazione dell’articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 e’ punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini
sulle opinioni dei lavoratori) - La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e’ punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge.39
Art. 172 – Pene accessorie - La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione
della sentenza ai sensi dell’articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale.
39 Articolo già sostituito dall´art. 23, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Per completezza si riporta di
seguito il testo precedente: “La violazione delle disposizioni di cui all´articolo 113 e all´articolo 4, primo e secondo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all´articolo 38 della legge n. 300 del 1970.”
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Titolo IV – Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
Capo I – Disposizioni di modifica
Art. 173 – Convenzione di applicazione dell´Accordo di Schengen (abrogato)
Art. 174 – Notifiche di atti e vendite giudiziarie (abrogate)
Art. 175 (Forze di polizia) - (abrogato)
- (abrogato)
- L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
“Art. 10 (Controlli) - Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei
dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. - I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al
Garante per la protezione dei dati personali. - La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del
primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano,
la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in
forma anonima. - Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta
giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla
richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità - Chiunque viene a conoscenza dell´esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l´integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.”.
Art. 176. Soggetti pubblici (abrogato)
Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali (abrogato)
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Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria (abrogato)
Art. 179. Altre modifiche (abrogato)
Capo II – Disposizioni transitorie (abrogato)
Art. 180. Misure di sicurezza (abrogato)
Art. 181. Altre disposizioni transitorie (abrogato)
Art. 182. Ufficio del Garante (abrogato)
Capo III – Abrogazioni
Art. 183. Norme abrogate - Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l´articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11
e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. - Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501. - Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l´art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in
materia di malattie rare;
Garante per la protezione dei dati personali
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b) l´articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l´articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo
osseo;
d) l´articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) l´art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in
materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l´articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l´articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di
diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l´articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione
di dati relativi a studenti;
i) l´articolo 8, quarto comma, e l´articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n.
121. - Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all´articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai
sensi dell´articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si
osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
Capo IV – Norme finali
Art. 184. Attuazione di direttive europee (abrogato)
Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta (abrogato)
Art. 186. Entrata in vigore - Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad
eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che
entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla
medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149,
comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
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Regole deontologiche
Allegato A*
(CONSULTABILI SU: www.garanteprivacy.it/codice)
A.1 – “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio
dell’attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3);
A.2 – Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per
svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria (G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12).
A.3 – Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o per scopi di ricerca storica (G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12);
A.4 – “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (G.U. del 14 gennaio 2019,
n. 11);
A.5 – “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica”
(G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11);
*NOTA
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle “Regole deontologiche”, hanno cessato di trovare
applicazione i corrispondenti codici di deontologia riportati negli allegati A1, A2, A3, A4 e A6 del Codice, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Gli allegati B e C sono stati abrogati dall’art. 27, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101.